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Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituita con sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 46, 42020 Boschi di Puianello (RE), l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Scuola&Territorio”, ai fini e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000 n° 383 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Finalità e attività
Art. 2. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- Sostenere le istituzioni scolastiche del territorio nella loro progettualità, nei modi da esse ritenuti più opportuni;
- Organizzare o finanziare progetti aventi finalità educative e di arricchimento culturale sia degli alunni che della comunità locale;
- Promuovere la comunicazione, il confronto e il dialogo all’interno della comunità.
Art. 3. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Associati
Art. 4. Possono diventare associati dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
L’iscrizione di Soci non maggiorenni dovrà essere espressamente autorizzata in forma scritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art. 5. La domanda di ammissione ad associato potrà essere rigettata dal Consiglio Direttivo solo in caso di comportamenti in chiaro conflitto con gli scopi dell’Associazione.
Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante associato ha la facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei associati
Art. 7. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Gli associati possono proporre la costituzione di gruppi di lavoro, informando il Consiglio Direttivo che dovrà approvarne la costituzione e l’attività. La durata del gruppo di lavoro è strettamente correlata alla durata del programma di attività. Il gruppo dovrà individuare un proprio referente.
Art. 8. La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.
Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti o comportamenti in conflitto con gli scopi dell’Associazione o che costituiscono violazione di norme statutarie o regolamenti interni.
La perdita di qualità di associato nei casi 1, 2 e 3 è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 9. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati che è composta da tutti gli associati aventi diritto
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Tesoriere
e) il Segretario
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.
Assemblea dei associati
Art. 10. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto consuntivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta .
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo o da un associato scelto dall’Assemblea seduta stante.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, nei modi che si riterranno opportuni per garantirne la necessaria pubblicità, almeno 8 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento e tutti i documenti eventualmente necessari per la discussione dell’ordine del giorno.
Art. 11. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.
Art. 12. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita l’espressione del voto per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive ed impegnative per tutti gli associati e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 14. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina del Consiglio direttivo;
- determina l’ammontare delle quote associative;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell’art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 15. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di n. 8 membri e un massimo di n. 15, fino al raggiungimento di n. 200 associati e successivamente, per garantire la rappresentanza degli associati, il numero massimo può essere ulteriormente elevato di un membro ogni 100 associati, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata a mano, comunicazione telefonica o altro mezzo concordato ed idoneo, almeno 8 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.
Di ogni riunione deve essere redatto relativo verbale liberamente consultabile da qualsiasi associato ne faccia richiesta.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione con compiti organizzativi ed esecutivi: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea degli associati.
Nello specifico:
- proclama l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, deducendoli dai risultati della votazione dell’Assemblea generale per la nomina del Consiglio direttivo;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei associati come da art. 8.
Art. 19. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri, anche in formato elettronico, affidati alla sua custodia unitamente al libro associati. I verbali registrano in maniera essenziale l’argomento trattato, le decisioni assunte, le proposte formulate e i pareri espressi.
Il Segretario è inoltre responsabile di tutte le comunicazioni interne all’Associazione, per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altri Associati.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 23. L’esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre.
Entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Il bilancio consuntivo dovrà essere pubblicato e reso consultabile da ogni associato almeno 15 giorni prima dell’assemblea
Art. 24. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative;
b) i proventi da manifestazioni;
c) le eventuali elargizioni volontarie, i lasciti o donazioni;
d) i contributi pubblici o privati.
I fondi raccolti sono depositati su un libretto bancario o conto corrente bancario a firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associatio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Collegio dei Garanti
Art. 26. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra gli associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 27. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 15 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto all’Istituto Comprensivo di Quattro Castella/Vezzano sul Crostolo o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
Norma finale
Art. 28. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.